1- nel caso in cui il tatuaggio sul cane è illeggibile:
deve essere richiesta la verifica del DNA parentale al fine di identificare nuovamente il soggetto in base al codice presente sul pedigree. Se i genitori sono deceduti, potranno essere valutati altri segni di riconoscimento (eventuali segni particolari del mantello, macchie, radiografie, ecc.) da sottoporre all’ apposita commissione.
2- nel caso in cui sono stati tatuati con lo stesso codice identificativo due cani della stessa cucciolata:
il medico veterinario che ha provveduto a tatuare il cane in origine, dovrà dichiarare il proprio errore e aggiungere uno zero al codice esistente sul cane; il pedigree relativo al cane modificato dovrà essere ritornato all’ENCI corredato dalla dichiarazione del medico veterinario. La richiesta di modifica dovrà essere sempre avanzata dall’allevatore.
3- Per i titolari d’affisso che provvedono personalmente a tatuare i cuccioli, e che dichiarano il proprio errore, la modifica sul cane deve essere eseguita da un medico veterinario che dovrà rilasciare opportuna dichiarazione da allegare al pedigree che verrà restituito all’ENCI per la modifica, provvedendo a darne comunicazione alla rispettiva ASL di appartenenza.
4- nel caso il cane sia stato tatuato con un codice già assegnato in precedenza ad altro soggetto:
a- se il fatto è segnalato dall’allevatore, si dovrà richiedere la verifica del DNA. Si procederà successivamente ad aggiungere uno zero al codice a suo tempo impresso sul cane per differenziarlo dal precedente. Il pedigree dovrà essere ritornato all’ENCI per la necessaria modifica, corredato dalla certificazione del medico veterinario che ha ritatuato il cane;
b- se il fatto è segnalato dal proprietario del cane, la richiesta di eventuale modifica dovrà essere sottoposta ad apposita Commissione.
5- Per i soggetti con microchip non verificabile, il cui pedigree è stato emesso da non più di mesi sei, si dovrà richiede una dichiarazione del medico veterinario che in origine ha identificato il cucciolo, con la quale conferma che il chip non è più rilevabile o illeggibile, e quindi procede ad un nuovo impianto. Tale documentazione consentirà di modificare il pedigree già emesso. Per i soggetti il cui pedigree è stato emesso da più di mesi sei, si dovrà richiedere la verifica del DNA
6- Nel merito dei cani importati, sulla maggior parte dei pedigree compare il tatuaggio (apposto con pinza o dermografo). Le ASL provvedono a identificare nuovamente questi cani con il microchip. L’Ufficio Gestione Registri provvederà alla trascrizione nei Registro riportando il numero di tatuaggio segnalato sul pedigree che deve essere riscontrato sul cane dalla Delegazione ENCI. Se la Delegazione verifica entrambi i codici (tatuaggio e microchip) l’UGR provvederà a registrare il codice microchip nel sistema informatico quale informazione aggiuntiva del soggetto. Tale informazione potrà essere riscontrabile in caso di contestazioni. Per i cani provenienti da Paesi non affiliati e associati alla FCI, in cui non è previsto alcun codice identificativo sul cane (es.: USA, Gran Bretagna, ecc.), per l’iscrizione al Libro genealogico, si dovrà fare riferimento al numero identificativo riportato sul certificato sanitario del soggetto, previa verifica del cane da parte di una Delegazione ENCI.
7- A seguito della richiesta del proprietario è data la possibilità di inserire oltre al tatuaggio già presente sul cane, un ulteriore codice identificativo (microchip) con relativa certificazione a firma del medico veterinario che ha inoculato il microchip previa identificazione del tatuaggio originale sul cane e presente sul pedigree, che dovrà essere trasmesso all’ENCI dalla Delegazione competente per territorio, che provvederà ad applicare la fustella del microchip sul certificato, vidimandola con apposito timbro di convalida dell’ENCI.
Per quanto riguarda il rilascio di certificati genealogici a soggetti nati da genitori iscritti al Libro genealogico, che presentano un mantello non previsto dallo standard di razza è stata. recepita la normativa FCI in vigore che prevede l’iscrizione di tali soggetti al Libro genealogico con la dicitura “soggetto non ammesso alla riproduzione” qualora il colore del mantello è incluso tra i difetti da eliminazione, da squalifica, o non è previsto dallo standard stesso.