Protocollo n. 24559 SB/AP
Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Cinofili e
Associazioni Specializzate
riconosciute dall’E.N.C.I.
Loro Sedi
Oggetto: Statuti Soci Collettivi
Milano, 10 giugno 2003
Egregio Signor Presidente,
è a Lei noto che il 22 marzo 2003 l’Assemblea dei Soci E.N.C.I. ha approvato il Regolamento di attuazione allo Statuto Sociale E.N.C.I.
Il Regolamento, in data 16.4.2003, è stato ratificato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, ragione per cui è ora possibile fare un passo ulteriore nel lavoro di coordinamento/armonizzazione della complessa realtà associativa che ho l’onore di rappresentare, pur se in un momento non facile, quale è quello del commissariamento ministeriale.
I principi e dettami, cui i Soci sono chiamati ad armonizzarsi, sono quelli di cui alla relativa Nota di specificazione.
Mi permetto poi di ricordare che l’art. 20.2 del Regolamento di attuazione prevede che i Soci Collettivi, già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione, conservino il loro riconoscimento a condizione che adeguino entro un anno il proprio Statuto ai principi richiamati.
Il Gruppo Cinofilo o Associazione Specializzata che non armonizzi il proprio Statuto al Regolamento di attuazione entro il 16 aprile 2004 perderà automaticamente la qualità di Socio.
Infine, rammento quanto previsto dall’art. 22.3 del Regolamento citato, secondo cui, in caso di proposte di modifica dello Statuto, l’Associazione deve darne preventiva comunicazione all’E.N.C.I. in tempo utile per la necessaria disamina che deve avvenire entro due mesi, per consentirVi successivamente di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci del Sodalizio.
Per arrivare ad inizi del 2004 ad una completa armonizzazione degli Statuto dei Soci Collettivi è necessario che facciate pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2003 la bozza di Statuto Sociale armonizzato, al fine della disamina unitaria che gli Uffici E.N.C.I. saranno chiamati a compiere.
Va da sé la disponibilità dei nostri/vostri Uffici E.N.C.I. per ogni chiarimento e informazione che riterrete utile.
Ringrazio per la collaborazione e con l’occasione invio i migliori saluti.
Il Commissario Straordinario
on. Sergio Berlato
NORME DI ARMONIZZAZIONE DA INSERIRE NEGLI STATUTI
DEI SOCI COLLETTIVI E.N.C.I.
PRINCIPI GENERALI, FINALITA’ ASSOCIATIVA, COLLABORAZIONE CON L’ENCI:
L’Associazione ……………..…… è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
Per i Gruppi Cinofili: L’Associazione …………… ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all’ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale.
Per le Associazioni specializzate di razza:L’Associazione …………… ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della/e razza/e ………………, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine l’Associazione …………… fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
L’Associazione ……………. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
– di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
– di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
RAPPORTO ASSOCIATIVO, VOTO IN ASSEMBLEA:
La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
CONSIGLIO DIRETTIVO:
Il Consiglio Direttivo è composto da …. consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari.
Solo per le Associazioni specializzate di razza: un consigliere è nominato dall’ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
NORME DISCIPLINARI:
Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione …………….. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione ……………… sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
L’Associazione …………….. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
MODIFICHE STATUTARIE:
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
La previsione può essere adottata qualora l’associazione sia non riconosciuta. Quando invece l’associazione siariconosciuta, le modifiche statutarie devono essere approvate, secondo quanto previsto dall’art. 21 c.c., a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
NORMA TRANSITORIA:
Entro il 31 dicembre 2003 tutte le Associazioni specializzate di razza dovranno presentare una dettagliata relazione sulla situazione italiana dell’allevamento della razza tutelata, indicando gli obiettivi di selezione che intendono perseguire ed in quanto tempo prevedono di conseguirli. Tutte le Associazione specializzate di razza dovranno relazionare all’ENCI circa il conseguimento degli obiettivi di selezione con cadenza triennale o quinquennale. In occasione della presentazione della relazione iniziale, ogni Associazione comunicherà se le sue relazioni saranno triennali o quinquennali. Tale opzione potrà essere modificata per giustificati motivi”.