E.N.C.I. – Ente Nazionale della Cinofilia Italiana

Protocollo n. 15214 FC/AP/do

Agli Esperti Giudici dell’ENCI
interessati

Oggetto: Art. 24 – D.M. n. 20633 del 20/02/04

Milano, 13 aprile 2005

Il Consiglio Direttivo dell’ENCI nel corso della riunione tenutasi in data 30 marzo 2005, su proposta del Comitato Esecutivo del 11 marzo u.s., relativamente all’applicazione dell’Art. 24 del vigente Disciplinare del Corpo degli Esperti del Libro Genealogico del cane di razza, in merito all’età massima oltre la quale non è possibile continuare a giudicare, ha disposto l’adozione delle seguenti norme di attuazione:

1. al compimento del 76° anno di età, gli esperti giudici non saranno espunti dall’Albo, ma, accanto al loro nome, sarà inserita l’annotazione “supera il limite di età previsto dall’art. 24 del Disciplinare del Corpo degli Esperti”;

2. è consentito agli esperti giudici, che hanno superato il limite di età previsto dall’art. 24, di giudicare in manifestazioni all’estero a condizione che queste si svolgano in nazioni ove non è previsto un analogo limite di età;

3. qualora gli esperti giudici di cui all’art. 24 siano stati inseriti nell’elenco dei giudici formatori, costoro, al fine di meglio formare gli allievi giudici loro assegnati e di non gravare economicamente sui comitati organizzatori, potranno essere autorizzati a giudicare, nell’ambito della stessa manifestazione, anche altre razze oltre a quelle per i quali sono stati nominati formatori, purchè abilitati.

Grati per l’attenzione cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Crivellari